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Oneri di estinzione anticipata del finanziamento: prima sentenza di merito dopo la Sent. n. 263/2022

Oneri di estinzione anticipata del finanziamento: prima sentenza di merito dopo la Sent. n. 263/2022

Il Tribunale di Monza, nel decidere un appello avverso pronuncia di primo grado resa dal Giudice di Pace, ha sancito la doverosità, anche per i contratti sottoscritti prima della legge di conversione del D.L. n. 73/2021, del rimborso al cliente, in caso di estinzione anticipata di finanziamento, della quota non utilizzata dei costi del credito comprensiva sia dei costi “recurring” che di quelli “up front”.

Pertanto, la circostanza che la Sentenza della Corte Costituzionale del dicembre scorso non abbia avuto ad oggetto la disciplina transitoria introdotta dal legislatore, la quale dispone che i rapporti contrattuali sorti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021 siano soggetti alla vecchia formulazione dell’art. 125 sexies, comma 1, del TUB, non determina un risultato interpretativo tale da escludere la debenza del rimborso per entrambe le voci di costo anzidette, in quanto anche la formulazione del 125 sexies ante modifica va letta in senso conforme alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE.

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022, la giurisprudenza di merito che si sta formando a valle di questa e i problemi operativi per banche e intermediari finanziari, a seguito di un’interpretazione della Direttiva sul credito al consumo che rischia di determinare implicazioni ulteriori anche con riferimento ad altri ambiti contrattuali, verranno adeguatamente approfonditi nel webinar di Optime “Gli oneri di estinzione anticipata nel credito al consumo” previsto il 17 febbraio prossimo.

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