Il Tribunale di Napoli si pronuncia sugli oneri di estinzione anticipata del finanziamento
Nell’attesa che l’ABF in sede di collegio di coordinamento si pronunci sul tema, il Tribunale di Napoli, con una recente pronuncia (n.10489 del 22 novembre 2019), è intervenuto sull’estinzione anticipata dei finanziamenti, statuendo che la sentenza interpretativa dell’11 settembre 2019, con la quale la Corte di Giustizia Europea ha affermato che la riduzione del costo totale del credito, a cui il cliente ha diritto, include “tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito”, non può essere invocata direttamente in giudizio dal consumatore nei confronti della banca.
Difatti, secondo il Tribunale la Direttiva UE 2008/48 non è self executing e non è pertanto suscettibile di applicazione diretta. La sua errata trasposizione può dar luogo a responsabilità dello Stato, ma la sua applicabilità non è quindi invocabile direttamente nei rapporti tra privati.
Optime ha organizzato una giornata di approfondimento sul tema, il Workshop “L’estinzione anticipata nel credito al consumo” previsto il 12 dicembre a Milano, nel quale verranno esaminate le più opportune strategie che le banche devono seguire per la corretta gestione delle problematiche inerenti l’estinzione anticipata dei finanziamenti nel credito al consumo.
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