Obblighi di cessione di aree a standard e operatività della prescrizione: gli indirizzi della giurisprudenza
Una delle questioni più dibattute in materia di convenzioni urbanistiche riguarda l’applicabilità o meno dell’istituto della prescrizione all’obbligo di cessione delle aree a standard dedotto in convenzione.
A tal riguardo, si contrappongono due interpretazioni in giurisprudenza.
La prima è sostanzialmente incentrata sulla natura privatistica della convenzione. La seconda vede invece in essa un accordo ad oggetto pubblicistico.
Secondo quest’ultima (v. CdS, Sez. IV, n. 1341/2019), l’obbligo di cessione delle aree a standard non è assoggettabile a prescrizione, essendo inderogabili le finalità di ordinato assetto del territorio sottese alla Legge Urbanistica, la quale, non a caso, individua nella cessione delle aree a standard una condizione di legittimità della lottizzazione (quindi, detto accordo avrebbe una funzione endoprocedimentale e non valenza autonoma).
Secondo la prima interpretazione (ribadita, da ultimo, dal CdS, Sez. I, con Parere n. 336/2021), la prescrizione dell’obbligo sarebbe invece configurabile, nell’arco temporale di un decennio decorrente dal momento di scadenza della validità della convenzione (“in assenza di formali intimazioni da parte del Comune o della proposizione di una eventuale azione di adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione, non sussistono dubbi circa il decorso del termine decennale di prescrizione per l’esecuzione del predetto obbligo assunto in convenzione. Invero, in proposito devono essere applicati i principi dell’onere della prova in materia di diritti soggettivi, con la conseguenza che il creditore cui venga eccepita la prescrizione ha l’onere di allegare e provare il compimento dell’atto interruttivo”).
La prima interpretazione ha evidenti conseguenze di chiarezza e certezza per il regime di circolazione dei beni, giacchè nessuno degli aventi causa dal proprietario originario potrebbe vedersi richiedere, in un periodo indefinito, di ottemperare a detti obblighi di trasferimento. Viceversa, prevalendo la seconda interpretazione si correrebbe proprio il rischio in questione, in forza della “natura reale” delle obbligazioni discendenti dalle convenzioni urbanistiche affermata dalla giurisprudenza amministrativa e civile (tra cui CdS, Sez. II, Sent. n. 6282/2019; Cass., Sez. II Civ., n. 16401/2013).
In attesa che la questione trovi un’univoca linea interpretativa nella giurisprudenza, si rinvia alle ulteriori considerazioni sul tema che verranno svolte, unitamente alla trattazione degli altri aspetti di maggiore rilevanza in tema di convenzioni urbanistiche, nel corso del webinar Optime “Le convenzioni urbanistiche” in programma il 29 novembre prossimo.
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