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Crisi d’impresa: come gestire i rapporti di lavoro

Crisi d’impresa: come gestire i rapporti di lavoro

Nel Codice della crisi d’impresa trova una disciplina organica anche la gestione del personale nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale.

Il Codice definisce tutte le fasi procedurali, nonché i suoi attori principali: Ispettorato territoriale del lavoro, giudice delegato e curatore.
Si prevede che i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa di liquidazione restino sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori l’intenzione di subentrare nel rapporto o di recedere. In quali casi sarà invece attivata la procedura di licenziamento collettivo?

L’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) chiarisce definitivamente la gestione dei rapporti di lavoro subordinato nella liquidazione giudiziale regolando, per la prima volta, in maniera precisa l’iter del rapporto di lavoro a seguito dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

 

Nel primo comma dell’articolo 189 si stabilisce che i rapporti di lavoro subordinato in essere alla data della sentenza dichiarativa di liquidazione restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi o di recedere. Tale primo comma ricalca quanto fino ad oggi è espresso nell’art. 72 l.F. intitolato “rapporti pendenti” che, secondo l’interpretazione della dottrina e della giurisprudenza maggioritaria, opererebbe anche con riferimento alle obbligazioni di lavoro.

Il curatore, entro 30 giorni dalla nomina, o entro 60 giorni nel caso di azienda con più di 50 dipendenti, previa apposita istanza, deve trasmettere all’Ispettorato territoriale del lavoro l’elenco dei dipendenti in forza alla data di apertura della procedura.

I soggetti attivi per la proroga della sospensione del rapporto di lavoro sono il curatore ed il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro che, anche in via disgiunta, qualora ritengano sussistere la possibilità di ripresa, tramite esercizio provvisorio o trasferimento a terzi dell’azienda, potranno richiedere al giudice delegato una proroga di non oltre 4 mesi ai sensi del 3° comma.

 

Per le aziende che occupano più di 15 dipendenti, compresi i dirigenti, e che intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva (art. 24 l. n. 223/91), occorre attivare la procedura di licenziamento collettivo che è stata riscritta nel 6° comma dell’art. 189 del D.lgs. n. 14/2019.

 

Il whorkshop organizzato da Optime il 6 giugno 2019 a Milano “La gestione dei lavoratori nelle imprese in crisi e in ristrutturazione” si concentra sugli aspetti giuslavoristi della recente riforma fallimentare, come introdotta dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 n. 38)

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