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Appalti: regime di solidarietà anche per la subfornitura

Appalti: regime di solidarietà anche per la subfornitura

Il regime di solidarietà dell’appalto trova applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare n. 6/ 2018, illustra la Sentenza n. 254 /2017 con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito che il regime di solidarietà di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs n. 276/2003 trova applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura.

L’art. 29, comma 2, prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.

Il Giudice ha ritenuto che la limitazione del regime di solidarietà ai soli casi espressamente previsti – di appalto e subappalto – avrebbe negato la medesima garanzia legale ai dipendenti del subfornitore, coinvolti in processi di esternalizzazione e parcellizzazione del processo produttivo in egual misura, entrando in contrasto con l’art. 3 e 36 della Cost.

La Sentenza chiarisce che il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi.

Nell’ambito dell’evento formativo organizzato da Optime “Il rapporto di subfornitura” previsto a Milano il 2 ottobre 2018,  saranno approfonditi i temi inerenti alla responsabilità del subfornitore, ai profili giuslavoristici, all’abuso di dipendenza economica sino alla tutela della proprietà intellettuale.

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