È in capo al solo RUP il potere di disporre l’esclusione di un concorrente
Con Sentenza n. 1104/2020 la V Sez. del Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Campania n. 214/2009, con la quale si era statuita la legittimità del contegno della Commissione di gara nell’escludere un concorrente che aveva omesso di indicare i costi della manodopera all’interno dell’offerta economica, nell’ambito di una gara con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il CdS ha rilevato come contrastante col dettato normativo (art. 177 c. 1 del Codice dei Contratti Pubblici) e con la propria giurisprudenza consolidata (ex multis: CdS, Sez. V, 13 settembre 2018, n. 5371; Sez. III, 19 giugno 2017, n. 2983) la pronuncia del giudice di prime cure, in quanto la Commissione “svolge un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie”, essendole, dunque, “(…) preclusa (…) ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante”.
Il tema dei poteri del RUP nello svolgimento della procedura di gara e dei suoi rapporti con la Commissione aggiudicatrice, laddove prevista, sarà uno degli aspetti oggetto del corso professionalizzante Optime sul RUP previsto a Milano il 1° aprile e a Roma il 22 aprile.
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