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Il lavoro agile e la tendenza
a leggere il “nuovo” con “occhiali vecchi”

Il lavoro agile e la tendenzaa leggere il “nuovo” con “occhiali vecchi”

Un interessante articolo apparso stamattina su Il Sole24Ore a firma degli avvocati Aldo Bottini e Valeria Morosini mette a nudo talune incongruenze emerse nella prima attuazione, in sede aziendale, della disciplina del lavoro agile.

In particolar modo, gli autori evidenziano la rinvenibilità di casi in cui l’errata interpretazione del lavoro agile, sminuito a semplice possibilità di svolgere in altro luogo l’ordinaria prestazione lavorativa, conduce a un’impropria imposizione, al lavoratore operante con tale modalità, degli stessi obblighi di orario previsti per chi opera nei locali aziendali, trascurando che la modalità agile non prevede, in molti accordi collettivi, la corresponsione di emolumenti per lavoro straordinario  e, ancor più, che la stessa L. n. 81/2017 non individua vincoli stringenti di orario e pone soltanto quale “tetto” i limiti massimi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Altre anomalie si riscontrano ancora in accordi aziendali per quanto concerne il luogo di lavoro: anche qui, a fronte dell’assenza di vincoli circa il “luogo alternativo” in cui svolgere la prestazione, si rinvengono in alcune esperienze elencazioni più o meno articolate di luoghi potenzialmente idonei, fino a giungere all’estremo dell’autorizzazione datoriale del luogo designato dal lavoratore. Con l’esito che -rilevano gli autori- gli obblighi di cooperazione del lavoratore relativi alla sicurezza ne risultano depotenziati.

Tali dati della prassi restituiscono, in fondo, la percezione che taluni abbiano inteso lo smart working quale semplice evoluzione del telelavoro, con conseguente svilimento della sua reale portata innovativa.

Ciò potrebbe aver determinato (anzi, ha senz’altro determinato, alla luce delle esperienze vagliate da Bottini e Morosini nell’articolo in questione), in talune realtà, significative difformità degli accordi stipulati negli ultimi mesi rispetto alla L. n. 81/2017, rendendo opportuno un supplemento di valutazione degli stessi, onde non incorrere in palesi ipotesi di nullità di singole clausole, specie ove capaci di discriminare tra lavoratori agili e non.

Per una lettura integrale dell’articolo si rinvia all’edizione de “Il Sole 24 Ore” oggi , 25 settembre 2017, in edicola.

La disciplina dello smart working introdotta dalla L.n.81 verrà approfonditamente esaminata e dibattuta nel corso del convegno di Optime “Smart working” in programma domani, 26 settembre 2017 a Roma e l’11 ottobre 2017 a Milano, al quale prenderà parte, insieme ad altri autorevoli relatori, anche l’Avv. Aldo Bottini, co-autore dell’articolo citato.

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