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Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019?

Agenzia delle Entrate

A questa e altre domande l’agenzia delle Entrate ha dato risposta nelle Faq pubblicate nel sito.

Tuttavia, ci sono altre ipotesi a cavallo d’anno che meriterebbero un chiarimento ufficiale.

Fatture datate 2018
L’obbligo di fatturazione elettronica sorge per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.
Perciò, per individuare il formato corretto si deve fare riferimento alla data di emissione: per rispondere alla domanda iniziale, le fatture emesse (e datate) 2018 sono correttamente cartacee, anche se ricevute l’anno prossimo. Di contro, non è corretta – e si considera non emessa – una fattura emessa da un soggetto obbligato all’Xml datata e ricevuta nel 2019.
Dal punto di vista del cliente, la data di ricezione individua la liquidazione periodica di competenza ai fini della detrazione Iva. Per le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2018, anche se ricevute e annotate entro il 15 gennaio, non è consentito beneficiare della possibilità di detrarre l’Iva nella liquidazione di dicembre. Possibilità, invece, concessa, per i documenti ricevuti nello stesso anno di effettuazione dell’operazione (articolo 1, Dpr 100/1998, come modificato dal Dl 119/2018).

Fatture differite
Per le fatture differite valgono le stesse conclusioni, sia per il formato di emissione sia in riferimento alla detrazione Iva. Di conseguenza, le fatture differite riferite a Ddt di dicembre 2018 saranno in Xml se emesse dal 1 ° gennaio 2019 o cartacee se prodotte entro il prossimo 31 dicembre.

Servizi, notule e proforma
Per le prestazioni di servizi servono alcune precisazioni. In base al combinato disposto degli articoli 6 e 21 del Dpr 633/72, la fattura deve essere emessa all’atto del pagamento del corrispettivo (fino al 30 giugno 2019, mentre dal 1° luglio per le fatture immediate è possibile beneficiare del differimento di 10 giorni).
Nelle Faq, l’agenzia delle Entrate ha precisato che i documenti proforma, come ad esempio la notula o l’avviso di parcella, sono considerati alla stregua di un Ddt e, pertanto, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pagamento. Attenzione, però: se l’emissione avviene dal 1° gennaio 2019, la fattura dovrà essere in Xml nonostante la proforma e il versamento siano datati 2018.

Fatture per conto del fornitore
Per quanto riguarda, poi, il self billing, ossia la facoltà del cliente di emettere la fattura per conto del cedente/prestatore (ex articolo 21 del Dpr 633/72), si ritiene che il formato del documento dipenda dal regime fiscale adottato dal cliente. Pertanto, se quest’ultimo è obbligato all’emissione dell’e-fattura, il documento dovrebbe essere in formato Xml, nonostante il fornitore sia un soggetto esonerato (ad esempio, un forfettario che effettua una manutenzione sui macchinari di una Spa che emette fattura per suo conto).

Optime, per supportare imprese e operatori nella fase di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica,  ha organizzato a Milano il 29 gennaio 2019  e a Roma il 5 Febbraio 2019  un incontro con l’obiettivo di presentare un quadro dettagliato e completo delle più diffuse criticità e mettere a disposizione dei partecipanti strumenti operativi e indicazioni pratiche per gestire correttamente processi di fatturazione elettronica.

 

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