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Valorizzazione, ai fini del VIR, di porzioni di rete realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione: no del Consiglio di Stato

Valorizzazione, ai fini del VIR, di porzioni di rete realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione: no del Consiglio di Stato

Con Sentenza n. 593/2018 la V Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello del gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale del Comune di Eraclea avverso la decisione del giudice di prime cure (TAR Veneto, Sez. I, Sent. n. 181/2017), che aveva sancito la legittimità della mancata ricomprensione nel valore di rimborso (VIR) dei tratti di rete realizzati come opere di urbanizzazione o direttamente dal Comune o dai lottizzanti a scomputo dei relativi oneri. Il Consiglio di Stato, respingendo l’appello, ha ritenuto prive di pregio le censure mosse contro la pronuncia del TAR, giacchè, in difetto di un’apposita previsione in tal senso nella convenzione accessiva alla concessione del 1991, “non può (…)che applicarsi il principio desumibile dall’art. 16, commi 2 e 7, D.P.R. n. 380/2001 (proprietà comunale delle reti)”, a prescindere dal fatto che i tratti di rete in parola siano stati realizzati direttamente dal lottizzante o che quest’ultimo si sia avvalso, per la loro realizzazione, del concessionario della distribuzione, “dovendosi ritenere che anche in tale eventualità quest’ultimo abbia agito nella veste di mero appaltatore del lottizzante”.

Il tema dei rimborsi al gestore uscente sarà adeguatamente esaminato, nelle sue molteplici criticità, nel corso del convegno Optime sul servizio di distribuzione del gas naturale che si terrà a Milano il 7 e 8 marzo prossimi, unitamente alle altre tematiche di maggiore attualità e interesse per gli operatori del settore.

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