Regime impatriati: ulteriori chiarimenti AdE
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver pubblicato a fine 2020 la Circolare n. 33/E relativa al regime per i lavoratori “impatriati”, con la quale ha fornito chiarimenti interpretativi sulla relativa applicazione alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) e dal Dl n. 124/2019 (Decreto fiscale), è di nuovo intervenuta, questa volta in forma di Risposta a un Interpello, per puntualizzare ulteriormente le caratteristiche dell’attività lavorativa svolta dal soggetto impatriato che intenda accedere all’agevolazione in parola.
Detta Risposta, n. 42 del 18 gennaio 2021, precisa che la possibilità di fruire del beneficio fiscale, ferma restando la necessaria sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti per accedervi, è accordata all’impatriato che intraprenda in Italia, al suo ritorno dall’estero, una nuova attività lavorativa, con un contratto diverso rispetto a quello vigente prima della sua partenza.
Non deve dunque, in nessun caso, configurarsi una sostanziale continuità del rapporto di lavoro, e il nuovo rapporto contrattuale, che venga eventualmente instaurato tra impatriato e precedente datore di lavoro, deve differire in modo sostanziale e non meramente formale rispetto a quello preesistente, presentando gli indici presuntivi di discontinuità che l’AdE individua nella Circolare 33 e ribadisce nella Riposta in questione.
I contenuti del regime fiscale di vantaggio per i lavoratori impatriati, alla luce dei recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, verranno approfonditi nel webinar Optime “Lavoratori impatriati” in programma il 22 febbraio 2021
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