Licenziabile il dipendente pubblico che non si «astiene» in caso di conflitto di interessi anche potenziale

Con la sentenza n. 22683/2018, la Cassazione conferma che, in tema di pubblico impiego privatizzato, ha rilievo disciplinare e legittima la sanzione espulsiva del licenziamento la condotta del dipendente, responsabile del procedimento amministrativo, il quale ometta di astenersi dalle attività di ufficio in caso di conflitto di interessi, ovvero ometta di segnalare situazioni di conflitto, anche solo potenziale, venendo in rilievo obblighi finalizzati a garantire la trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa e, ad un tempo, a prevenire fenomeni corruttivi.
Optime organizzerà a Roma il 19 marzo 2019 e a Milano il 28 marzo 2019 una giornata di studi sul conflitto di interessi, obblighi di disclosure e incarichi nelle PA e nelle società pubbliche.
La giornata intende approfondire, trasversalmente e in maniera quanto più analitica, il tracciato normativo e di prassi inerente alla disciplina delle diverse forme di conflitto di interessi nelle Pubbliche Amministrazioni propriamente intese e negli enti di diritto privato variamente assimilabili alle prime (società partecipate, enti pubblici economici, fondazioni e associazioni finanziate, etc.).
Nel corso del seminario verrà esaminata la casistica più ricorrente, con particolare riferimento alla regolamentazione dei regali ricevuti dai dipendenti, ai rapporti di parentela e frequentazione abituale con l’utenza e alla partecipazione ad associazioni e organizzazioni in conflitto con la mission dell’ente di appartenenza.
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