Distribuzione gas naturale: pubblicata Sentenza CGUE su criteri di rimborso per il gestore uscente
Con Sentenza pubblicata in data odierna, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito, nella causa C-702/17, originata da questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato (Domanda di pronuncia pregiudiziale del 14/12/2017; Sentenza CdS, Sez. VI, n. 5736/17 ), che “Il diritto dell’Unione in materia di concessioni di servizio pubblico, letto alla luce del principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, che modifica le norme di riferimento per il calcolo del rimborso al quale i titolari di concessioni di distribuzione di gas naturale, rilasciate in assenza di una procedura di gara, hanno diritto a seguito della cessazione anticipata di tali concessioni ai fini di una loro nuova assegnazione mediante gara”.
Fondamentale per comprendere le ragioni che hanno condotto la Corte del Lussemburgo a tale esito interpretativo è il punto 32 della Sentenza odierna, laddove si afferma che “(…) la ridiscussione delle concessioni in essere, le cui conseguenze sono in parte determinate dai decreti impugnati nel procedimento principale, non discende dal diritto dell’Unione in materia di concessioni di servizio pubblico di distribuzione di gas (trattandosi di concessioni affidate senza il preventivo svolgimento di una gara, e risolte anticipatamente ai fini di una riassegnazione con gara, sulla base di previsioni di solo diritto nazionale, ndr)”.
La Sentenza in parola, insieme ad altre rilevanti tematiche di attualità per il servizio di distribuzione del gas naturale, costituirà oggetto di approfondimento del convegno Optime in programma a Milano il 16 aprile prossimo. Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili sul sito web di Optime.