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RPCT: in arrivo le segnalazioni whistleblowing 2.0

RPCT: in arrivo le segnalazioni whistleblowing 2.0

In queste ore prende forma la formulazione definitiva del nuovo art. 54-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 sulla tutela del dipendente pubblico (e non solo) che segnala illeciti (cd. whistleblowing).

Il DDL già validato dal Senato e attualmente in attesa dell’ok della Camera, corregge numerose criticità – più volte segnalate dall’A.N.AC. – che caratterizzano il testo, attualmente in vigore, introdotto dalla nota “Legge Anticorruzione” (l. n. 190/2012).

Ecco, in pillole, le principali modifiche:

  • precisati i destinatari della segnalazione: il primo interessato è il RPCT dell’Ente di appartenenza del dipendente che effettua la segnalazione (come già suggerito dall’A.N.AC., con Determinazione n. 6/2015);
  • più garanzie verso il whistleblower contro le ritorsioni riconducibili alla segnalazione: il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro;
  • l’adozione della misura ritorsiva è comunicata, in prima battuta, anche all’A.N.AC.e potrà costare una sanzione pecuniaria (da 5.000 a 30.000 euro) per chi l’avrà adottata;
  • l’onere della prova sulla riconducibilità della misura discriminatoria o ritorsiva alla segnalazione è a carico dell’Ente di appartenenza (i.e. Amministrazioni e Enti dovranno dimostrare che la misura comminata al segnalante non deriva dalla circostanza che questi abbia segnalato un illecito);
  • il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione dovrà essere reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23;
  • chiarito – una volta per tutte – che il whistleblower “tutelato” è, oltre al dipendente pubblico delle PP.AA. tradizionali (art. 1, co. 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001), anche il lavoratore alle dipendenze di enti pubblici economici, società e ulteriori enti in controllo pubblico, nonché il lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore della P.A.;
  • l’identità del segnalante è ora coperta da segreto nel procedimento penale (art. 329, c.p.p.) e non può essere rivelata nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti (in questo secondo caso, il riserbo regge sino alla chiusura della fase istruttoria);
  • riformulata la regolamentazione dell’anonimato relativamente al procedimento disciplinare: qui l’identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, “anche se conseguenti alla stessa”; qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
  • recepito il potere di A.N.AC. di adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite linee guida sulle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni;
  • introdotta una sanzione salata (da 10.000 a 50.000 euro) per il responsabile (il RPCT? l’organo di indirizzo politico?) della mancata adozione di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni;
  • e ancora, introdotta una (altrettanto) pesante sanzione pecuniaria (da 10.000 a 50.000 euro) per il responsabile (questa volta pare essere proprio il RPCT) della mancata attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  • infine, è ribadito – sebbene con importanti precisazioni apparentemente “pro segnalante” – che le tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i reati connessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Le novità sopra sintetizzate implicheranno dirompenti evoluzioni della prassi organizzativa degli Enti interessati e, con buona probabilità, sortiranno altresì l’effetto di aumentare vertiginosamente il numero delle segnalazioni, con buona pace dell’RPCT che sarà chiamato a gestirle, da solo o con il suo gruppo di lavoro, già ipotizzato in passato dall’A.N.AC. (Determinazione A.N.AC. n. 6/2015).

Sul tema interverranno illustri relatori (tra cui Consiglieri della Corte dei Conti e del TAR, professori ordinari di diritto amministrativo, RPCT di primarie Amministrazioni e Società pubbliche, e Avvocati tra i più esperti della materia), nell’ambito delle due giornate di studio organizzate da Optime che si terranno a Roma (8 e 9 novembre) e a Milano (15 e 16 novembre), dal titolo Forum Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), rivolte agli RPCT (formazione mirata) e a tutte le figure, direttamente o indirettamente, coinvolte nell’ambito della strutturazione del sistema anticorruzione e trasparenza. L’evento sarà disponibile anche in videoconferenza in occasione dell’edizione di Roma.

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