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Contratti pubblici: proroga tecnica, motivazione rafforzata

Contratti pubblici: proroga tecnica, motivazione rafforzata

La “proroga tecnica”, disciplinata all’art. 106, del D. Lgs. n. 50/ 2016 (Codice dei contratti pubblici), è l’unica forma di proroga – allo stato – presa in considerazione dal compendio regolatorio di contrattualistica pubblica.

Ha carattere di temporaneità e rappresenta uno “strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro”.

La clausola di proroga inserita nel contratto conferisce all’Ente il “diritto potestativo di richiedere al contraente privato la prosecuzione del contratto”.

Il rapporto tra la regola (i.e. la gara) e l’eccezione (i.e. la possibilità di – limitata – proroga, se prevista) si riflette sul contenuto della motivazione, giacché ove l’Amministrazione opti per l’indizione di una nuova procedura, nessuna particolare motivazione è necessaria.

Per contro – nell’ipotesi in cui l’Amministrazione si determini alla proroga del rapporto – tale determinazione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali l’Ente ritiene di discostarsi dal principio generale.

È quanto ha stabilito il TAR Lazio Roma sez. II bis, con la sentenza 10 settembre 2018, n. 9212.

L’istituto della proroga tecnica, e le corrispondenti cautele da adottare in sede motivazionale, sarà oggetto di trattazione dedicata nell’ambito del corso di formazione, organizzato da Optime, in materia di Varianti, proroghe e ulteriori modifiche in corso di esecuzione, che si terrà a Milano, in data 21 novembre. L’evento sarà disponibile anche in modalità videoconferenza.

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